[10] Si precisa che dopo il consenso l’amore diventa «dovuto», e quindi rientra nell’ambito del diritto. Il concetto di «amore dovuto» (diverso dall’amore
voluto) presenta non poche difficoltà, perché è nella natura dell’amore di essere gratuito. In logica si direbbe che «amore» e «dovuto» sono concetti
pertinentes repugnantia, seu oppositi, cioè tali da non potersi conciliare: come l’acqua e l’olio. Gli stessi pontefici hanno dato, e continuano a dare, grande rilievo all’amore nei loro discorsi alla Rota. Ma nello stesso tempo ribadiscono il principio che l’amore non può essere concepito in modo tale da sminuire il principio che il matrimonio è fatto dal consenso, quindi continua a esistere anche se l’amore si spegne. «L’amore coniugale – dicePaolo VI nel discorso ai rotali del 9 febbraio 1976 – anche se non rientra nella sfera giuridica, adempie tuttavia un compito assai nobile e necessario nel matrimonio...», ma aggiunge:«Non si può ammettere che, venendo a mancare un qualsiasi elemento soggettivo, qual è in primo luogo l’amore coniugale, non esista più il matrimonio come realtà giuridicamente efficace. Questa realtà per quanto riguarda il diritto, continua a sussistere, anche se il legame affettivo dell’amore fosse del tutto cessato...». Lo stesso concetto lo ritroviamo in Giovanni Paolo II nel suo discorso alla Rota del 27 gennaio 1997 (in «L’Osservatore Romano» 27-28 gennaio 1997, p. 6) in cui dice: «Per affrontare il problema in modo perspicuo ed equilibrato occorre avere ben chiaro che il principio della valenza giuridica non si giustappone come un corpo estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione veramente intrinseca. I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli tra i genitori e i figli, sono anche costitutivamente rapporti di giustizia e perciò sono realtà di per sé giuridicamente rilevanti. L’amore coniugale e paterno-filiale non è solo una inclinazione dettata dall’istinto, né scelta arbitraria e reversibile, ma è amore dovuto». è fuori dubbio che là dove viene meno la gratuità, deve subentrare una qualche forma di obbligatorietà, che metta le persone nella situazione di assolvere alle attese di vita che l’amore aveva creato. In altre parole: l’amore viene regolato dal diritto in quanto non si esaurisce nei rapporti interni, ma si estende alla comunità; ma il diritto interviene anche quando nei rapporti interni viene meno l’amore e allora è necessario che intervenga una qualche altra forma di obbligatorietà, o addirittura di costrizione. La domanda di fondo resta sempre la stessa: il rapporto coniugale è un rapporto giuridico o è un rapporto di amore? La distinzione tra contratto e patto non è una questione di natura terminologica, ma di sostanza. Se il rapporto è giuridico, spetta al tribunale decidere; ma se è un rapporto di amore, trascende le capacità del tribunale.